Descrizione
Sezione relativa ai titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali), come indicato all'art. 14 co.1-bis, co.1-ter e co. 1-quinquies del d.lgs. n. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016), artt. 2, 3, 4 l.n. 441/1982 e art. 20 co.3 del d.lgs. n. 39/2013.
Sugli obblighi di pubblicazione relativi a:
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico];
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili);
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
la sentenza n. 20 del 2019 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per tutti i dirigenti pubblici, ritenendo che tale obbligo non sia proporzionato e quindi costituzionalmente illegittimo. La Corte ha stabilito che l'obbligo di trasparenza deve essere bilanciato con il diritto alla riservatezza e che l'estensione indiscriminata dell'obbligo di pubblicazione non è giustificata per tutti i dirigenti pubblici, ma solo per quelli di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001: Segretari generali di ministeri; titolari di incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente.
Il Comune di Rivalta di Torino non è quindi soggetto a tali obblighi di pubblicazione.