Descrizione
Come previsto dalla vigente normativa nazionale (art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni) il Comune di Rivalta di Torino può affidare a personale esterno all’Amministrazione (persone fisiche o società) un incarico professionale e di collaborazione per il perseguimento di obiettivi predeterminati e lo svolgimento di determinati compiti.
In questa sezione sono pubblicati, ai sensi dell’art. 15 c. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013 le informazioni relative ai rapporti di collaborazione o consulenza.
L’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 prevede che le Amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, anche di collaborazione e consulenza conferiti.
Particolare attenzione va posta nel caso di incarichi di difesa e rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie.
Con l’introduzione del D.lgs. n. 50/2016, anche il singolo incarico di patrocinio legale viene inquadrato alla stregua di un appalto di servizi (cfr. art. 17, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 50/2016 “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” e cfr. linee guida Anac n. 12/2018 sull’affidamento dei servizi legali). A maggior ragione quando l’amministrazione affida all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, si rientra nell’ambito dei servizi. Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, trova applicazione quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, comma. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. 50/2016: l’Amministrazione Appaltante deve pubblicare, relativamente agli incarichi predetti, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.